Bonus facciate 90% anno 2020
Con la nuova la Legge di Bilancio 2020: Legge n.160 del 27 dicembre 2019 il governo ha introdotto alcune novità tra cui il "Bonus facciate".
In seguito verrano analizzate brevemente i principali aspetti di questo nuovo incentivo fiscale.
COSA SI PUO' DETRARRE
Spese sostenute dal contribuente relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna visibile degli edifici condominiali esistenti, ivi inclusi la pulitura o tinteggiatura esterna. Qualora i lavori riguardino interventi termicamente influenti o interessino il ripristino degli intonaci per almeno il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere rispettati i requisiti minimi di isolamento termico dettati dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008. Utilizzabile esclusivamente per interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi e loro elementi costitutivi, su ornamenti e fregi, per lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
DURATA TEMPORALE Provvedimento limitato al solo anno 2020
AGEVOLAZIONE Detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute ripartita in 10 quote annuali di pari importo
IMPORTO MASSIMO IN DETRAZIONE non specificato
DETTAGLI DEL PROVVEDIMENTO
- E’ applicabile anche alla sola pulitura o tinteggiatura delle facciate; per lavori termicamente influenti o che prevedono interventi sull’intonaco per una percentuale superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario che siano soddisfatti i requisiti minimi del DM 26 giugno 2015 e 11 marzo 2018
- Gli edifici devono essere ubicati nella zona A o B dei centri urbani ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- L’agevolazione, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
- Sono escluse le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
- Non si può usufruire dello “sconto in fattura”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi
- Non si può usufruire della cessione del credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi
- La spesa complessiva per i lavori eseguiti va pagata per intero e successivamente si applica la detrazione fiscale
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